A.Ba.Co invia una segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro l’applicazione di UBER.

Eccone il testo integrale:

Oggetto: segnalazione applicazione UBER:

La scrivente Associazione dei Consumatori – A.ba.co. sottopone alla vostra attenzione alcuni comportamenti relativi le modalità operative utilizzate dall’applicazione UBER, chiedendovi di valutare ed intervenire urgentemente a tutela della cittadinanza e dell’utenza anche straniera, che si rivolge a questi servizi.
L’importanza assunta dal Trasporto Pubblico Locale non di linea (Taxi e NCC) è evidente non soltanto nelle grandi Città italiane, ma spesso la funzione nevralgica che riveste questo servizio risulta ancor più rilevante nei Comuni meno popolosi e/o geograficamente posizionati in zone difficili da raggiungere. Il trasporto individuale e/o di piccoli gruppi, con tariffe stabilite e garantite dagli Enti Locali in taluni contesti è l’ancora di salvezza per quei cittadini. Basta pensare alla riduzione degli edifici scolastici, o dei presidi sanitari, per capire come il carattere “locale” di questo segmento del Trasporto Pubblico rivesta un ruolo indispensabile.

Ogni distorsione introdotta nel meccanismo è gravissima, ma diventa ancor di più scandalosa, quando viene attuata per fini meramente speculativi, a danno di un diritto alla mobilità garantito anche Costituzionalmente.
La nostra richiesta relativamente alla società Uber è d’intervenire riguardo al mancato rispetto del Codice del Consumo (CdC)i fatti salvi gli aspetti attinenti gli elementi fiscali, per i quali ci riserviamo nelle sedi competenti ulteriori azioni.

La nostra segnalazione individua due aspetti principali che possono gravemente danneggiare il consumatore:

  1. uno relativo alla disparità di gravami relativamente all’inadempimento e alle penali (disdette),
  2. l’altro riguardante il pericolo che una distorsione speculativa vada a incidere sul diritto alla mobilità dei cittadini.

Punto 1 – MANCATA RECIPROCITÀ DEI TERMINI. Ai sensi del CdC vi segnaliamo le clausole riguardanti il recesso o disdettaii della prenotazione. A riprova alleghiamo le schermate e un video con le istruzioni dell’APP di UBER relative alle penali a carico del consumatore, dove al contempo risulta squilibrata l’assenza degli stessi vincoli a carico del fornitore.

Punto 2 – COSTI DI CANCELLAZIONE [dal sito uber] Sul sito internet di UBER si parla di “come cancellare una corsa dopo l’assegnazione dell’autista”
“Se cancelli una corsa dopo l’assegnazione dell’autista partner, è possibile che ti venga addebitato un costo. Tale importo serve a compensare l’autista partner per il tempo impiegato e i chilometri percorsi mentre cercava di raggiungerti.”
Quindi nel caso di rinuncia o cancellazione si parla di eventualità di addebito del costo, orbene, quali sono quindi i casi di addebito, si dovrebbe specificare dettagliatamente la casistica, altrimenti il tutto rimane nella sfera dell’interpretazione del professionista (nel caso UBER) che potrebbe decidere in maniera del tutto discrezionalmente. Possiamo addebitarti un costo se:
• cancelli la corsa diversi minuti dopo che l’autista partner l’abbia accettata. Il limite di tempovaria in base alla località.
• autista partner cancella la corsa dopo aver aspettato diversi minuti al punto di partenza. Il limite di tempo varia in base alla località.
Revoca del costo di cancellazione
Non ti verrà addebitato alcun costo di cancellazione se:
• L’autista partner ha impiegato più tempo del previsto per arrivare.
• La piattaforma rileva che l’autista partner sta impiegando troppo tempo per raggiungere il punto di partenza”. Osserviamo quanto tutto è lasciato alla discrezionalità (o al libero arbitrio?) di UBER, ovvero, nel sito non si indicano parametri certi ma approssimativi ed interpretabili unilateralmente:
– concetto ”diversi minuti” – è necessario indicare precisamente i minuti nel rispetto del principio generale della certezza della norma: principio giuridico in base al quale una norma giuridica deve essere formulata in modo chiaro ed essere soggetta ad una interpretazione univoca. Ogni persona deve essere in grado di prevedere le conseguenze giuridica della propria condotta.
– concetto “Il limite di tempo varia in base alla località”- dov’è la certezza se non è indicata né la distanza della località in chilometri? E come può avere la prova, il consumatore, del luogo dove è arrivato il professionista per eventualmente considerare i km percorsi?
– In questi casi è dunque palese la violazione dell’articolo 2, comma 2, lettere C) e C bis) del codice del consumo, oltreché del principio generale della certezza del diritto.

Punto 3 – TARIFFA PENALE INTERA. Sempre in questo ambito e in virtù delle tutele previste nel codice del Consumoiii, a nostro avviso risulta eccessivamente onerosa la clausola prevista per la cancellazione della richiesta che viene indicata come «Tariffa piena». Un esborso di questo tipo non trova corrispondenza in nessun altro servizio di trasporto. Ma sopratutto andrebbe considerato che la tariffa per i trasporti TAXI e NCC, così come indicato anche nei regolamenti comunali delle principali città italiane, è definita sulla base del Decreto Ministeriale n.20/93iv. È basata principalmente su parametri vincolanti come: percorrenza, carburante, logoramento mezzo, ecc. che ovviamente nel caso di disdetta il vettore non dovrà sostenere. È quindi ingiusto e scorretto richiedere al cliente il pagamento della «tariffa piena». Inoltre è irregolare come stabilito anche dal CdC che un tale meccanismo non sia previsto anche per il fornitore del Servizio (in questo caso la società da noi segnalata) nel caso di annullamento. Tale dinamica determina un assurdo sbilanciamento nel rapporto utente/fornitore, visto che la società non prevede nessun gravame per un suo eventuale mancato serviziov.

Punto 4 – INDICAZIONE PERCORSO NON COERENTE. Capita spesso di leggere o ascoltare sulla stampa i dirigenti di Uber e di altre società simili, caldeggiare i loro driver garantendo un percorso con costo sicuro e diretto, quindi conveniente. Da una serie di verifiche noi svolte ci risulta esattamente l’opposto, ovvero il percorso più lungo è quello proposto dalla multinazionale. Alleghiamo immagini e video a riprova di quanto affermato.

È evidente che a fronte di un percorso maggiorato impropriamente, si favorisce un maggior profitto per la multinazionale oltre ad una comparazione (falsata) nel rapporto tra servizio Pubblico con tariffa amministrata e UBER. I percorsi presi in esame non transitano sulla viabilità permessa ai mezzi del TPL non di linea. Inoltre sempre da nostre verifiche il conducente NCC risulta vincolato al percorso indicato nell’app, tanto che ogni variazione comporterebbe per il cliente un variazione dal prezzo (in aumento) prestabilito, come vincolato nel paragrafo “termini e condizioni”. È inoltre rilevante che la provvigione percepita da UBER è percentuale e quindi la distorsione incide in termini economici.

Punto 5 – TEMPI PRELEVAMENTO DA PARTE DEL NCC INCOERENTI.
A nostro avviso le tempistiche di prelievo del cliente, non risultano compatibili con la normativa vigentevi. Come scritto in premessa questo comportamento va ad incidere con l’esigenza che il TPL non di linea è chiamato a ricoprire, minando il carattere territoriale (locale) che il servizio NCC deve svolgere al fine di garantire ai territori nei quali l’autorizzazione viene rilasciata, l’adeguata copertura del servizio.

Chiediamo quindi un vostro intervento urgente rivolto a valutare questi comportamenti e nel caso di violazioni, un intervento sanzionatorio e la sospensione dell’applicazione fino al pieno ripristino della legalità.vii
Riteniamo inoltre necessario che vengano valutate misure risarcitorie per tutti gli utenti che hanno pagato l’ingiusta penale, relativa ai costi per la disdetta del servizio prenotato (come esposto nel punto 1), in quanto la procedura è viziata da errori di forma sostanziali.

In attesa delle vostre considerazioni, con l’occasione distinti saluti.

i Codice del Consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

ii Articolo 2 Comma 2.
Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

Lettera c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

Lettera c-bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;

Lettera e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali;

Articolo 34

Comma 1 –La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

Comma 2 – La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, ne’ all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

iii Articolo 33

Comma 2 – Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:

Lettera d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
Lettera f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
Lettera r) limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;

iv https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/05/29/093A3144/sg

v Articolo 33 Comma 2.
Lettera q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;

vi Legge 21/92 aggiornata 2019 art.11 comma 3 e comma 4 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/01/23/092G0026/sg)

vii Art.35 comma 2 prevalenza interesse consumatore

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